Deroga numero massimo di assenze
Si rammenta che, ai fini della validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Per casi eccezionali, il Collegio dei docenti nella seduta del 12 settembre 2017, con delibera n. 9, ha individuato le motivate deroghe al suddetto limite:
- gravi motivi di salute documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- particolari situazioni di disagio familiare/sociale che impediscono una regolare frequenza;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche (C.O.N.I).Rispetto al punto n.3, si specifica la casistica delle situazioni, individuate dal Collegio, che possano giustificare le assenze prolungate degli alunni:
- malattia prolungata e invalidante di uno dei genitori;
- situazione di detenzione o di arresti domiciliari di uno dei genitori;
- situazioni note di violenze, prevaricazioni e abusi nel contesto familiare e sociale diappartenenza dell’alunno.
Per il corrente anno scolastico il tetto massimo di assenze è calcolato come segue:
Monte ore totale |
3⁄4 (Tetto minimo presenza) |
1⁄4 (Tetto massimo assenze) |
Ore 990 |
Ore 743 |
Ore 247 |
Il Dirigente Scolastico
Angela Minerva
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993