Accesso civico

Accesso ai documenti amministrativi

Relativamente ai dati e documenti detenuti dalle scuole, il nuovo accesso civico generalizzato (“FOIA”, Freedom of Information Act), introdotto dal decreto legislativo n. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere documenti o dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Tale accesso non deve essere motivato ma la richiesta deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta. Non sono infatti ammesse richieste di accesso civico generiche a dati o documenti non ben identificati. L’istituzione scolastica, inoltre, non è tenuta a raccogliere dati o a produrre documenti o a procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. Quest’ultima può essere trasmessa per via telematica o tramite spedizione postale al Dirigente della scuola che detiene i dati o i documenti. Il rilascio dei dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Il Dirigente dell’istituzione scolastica o educativa, ricevuta la richiesta, provvede ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente scolastico provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente scolastico decida comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti o dati dovranno essere materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 dell’art. 5 sopra citato prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente possa presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’USR – Ambito Territoriale di appartenenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

L’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990, dove la tutela può consentire un accesso più in profondità, continua a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241/1990 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura delle Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Trasparenza (dlgs. 97/2016)

Responsabile della trasparenza: Dirigente scolastico: Angela Minerva
recapito telefonico: +39 06 87133880
PEO rmic80700p@istruzione.it
PEC rmic80700p@pec.istruzione.it
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Titolare del potere sostitutivo: Dirigente AT Roma Rosalia Spallino
tel.: +39 06 77392601
PEO usp.rm@istruzione.it
Attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

“Regolamento Accesso agli Atti”
diritto di accesso ai documenti amministrativi ex lege 241/1990
Istanze d’accesso