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Autocertificazioni

Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore dell’art. 15 della Legge 183/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale  e quindi  i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è  obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, facoltativa nei rapporti con i privati.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sostituisce l’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Di conseguenza, per quanto riguarda gli atti e le procedure inerenti le Pubbliche Amministrazioni, i certificati non dovranno più essere richiesti né rilasciati: tutte le amministrazioni pubbliche (stato, regioni, enti locali, enti gestori di pubblici servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge.

I “vecchi” certificati di iscrizione e frequenza richiesti da Enti pubblici (ad esempio quelli da presentare all’INPS) devono pertanto essere sostituiti da un’autocertificazione sottoscritta dal genitore.

Per agevolare le famiglie, si riportano i seguenti link:

Si allega inoltre un modulo generico predisposto dal nostro istituto per agevolare le famiglie: sarà cura dell’amministrazione pubblica che lo riceve effettuare gli eventuali controlli presso il nostro istituto tramite pec all’indirizzo riportato nel modulo (rmic80700p@pec.istruzione.it).

Si specifica che si è responsabile di quello che si  dichiara con l’AUTOCERTIFICAZIONE nel senso che le amministrazioni ed i privati hanno la potestà di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni e in caso di DICHIARAZIONE FALSA il dichiarante  viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.

Nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, ecc.), le certificazioni potranno ancora essere richieste, ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente. 

I certificati destinati ai privati sono soggetti ad imposta di bollo di € 16,00 ad esclusione delle esenzioni vigenti a norma del D.P.R. 642/72 nonché leggi speciali (Tabella degli usi la cui documentazione è esente dall’imposta di bollo). Il cittadino ha l’obbligo di citare all’amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere riportata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell’imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione dell’imposta. La mancata applicazione dell’imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l’imposta di bollo non pagata.